La ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli lo ha ribadito: per la consegna delle certificazioni o autocertificazioni di avvenuta vaccinazione alle scuole non sono previste proroghe. Per la scuola dell’infanzia e per il nido rimane quindi vaccini-1valida la data del 10 settembre. Ma quali sono i documenti necessari per l’iscrizione dei figli a scuola; e che succede se la documentazione non è completa?
QUALI DOCUMENTI E’ NECESSARIO AVERE PER L’ISCRIZIONE?
– Per l’iscrizione il genitore deve essere in possesso del certificato dei vaccini eseguiti o dell’attestato di vaccinazione, rilasciati dalla Asl, o della copia del libretto vaccinale oppure copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’azienda sanitaria locale. Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione. In tal modo ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale sino al 10 luglio di ogni anno. La semplice presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la Asl stessa provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.

QUALI SONO LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE?
– Le 10 vaccinazioni obbligatorie sono quelle contro poliomielite, tetano, difterite, epatite B, Haemophilus influenzae B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia e varicella. Sei dei 10 vaccini obbligatori saranno somministrati in formulazione esavalente (poliomielite, tetano, difterite, epatite B, Haemophilus influenzae B e pertosse), gli altri 4 in tetravalente (morbillo, parotite, rosolia e varicella). Per questi ultimi è prevista l’obbligatorietà per 3 anni, con successiva verifica del raggiungimento della copertura di sicurezza. Le 4 vaccinazioni offerte attivamente sono quelle contro meningococco B, meningococco C, pneumococco e rotavirus.

CHE SUCCEDE IN CASO DI ESONERO, OMISSIONE O DIFFERIMENTO?
– In caso di esonero, il genitore dovrà fornire idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale. I minori che non sono vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. I dirigenti scolastici comunicano all’Asl competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

E SE IL BAMBINO HA GIA’ AVUTO LE PATOLOGIE?
– Se un bambino ha già avuto le patologie indicate, deve farsi attestare tale circostanza dal medico curante, che potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi.

ANCHE GLI INSEGNANTI DEVONO VACCINARSI?
– Gli operatori scolastici, operatori socio-sanitari e operatori sanitari devono presentare un’autocertificazione attestante la copertura vaccinale.

CHE SUCCEDE SE NON SI E’ ANCORA IN REGOLA?
– Se il genitore non ha presentato la certificazione entro il 10 settembre, il bambino può frequentare la scuola a patto che il genitore dimostri di avere già un appuntamento per effettuare le vaccinazioni. Per i genitori che non vaccinano i figli ci saranno sanzioni da 100 a 500 euro.

QUALI SONO LE SCADENZE DA RISPETTARE?
– Per la scuola dell’obbligo c’è tempo fino al 31 ottobre, mentre per i nidi e la scuola dell’infanzia il termine è fissato al 10 settembre. Il 10 marzo 2018 è invece il termine ultimo per presentare tutta la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione dei minori qualora si fosse presentata in precedenza solo un’autocertificazione. Anche la semplice presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, ma solo in attesa che la stessa provveda ad eseguire la vaccinazione – o a iniziarne il ciclo nel caso questo preveda più dosi – entro la fine dell’anno scolastico.