Assicurazione obbligatoria per ospedali e professionisti sanitari e Centri Regionali per la gestione del rischio clinico, ma anche prescrizione dimezzata seil paziente decide di intentare causa direttamente nei confronti   di un medico. E’ legge-1entrata in vigore oggi la legge Gelli, che modifica la responsabilita’ dei professionisti sanitari nei procedimenti per malpractice. Attesa da oltre un decennio, la norma e’ accolta con favore dai professionisti, che ora pero’ chiedono tempi certi sulla sua applicazione. Come il sindacato degli ortopedici e traumatologi italiani, Nuova Ascoti, che per bocca del suo presidente Michele Saccomanno auspica “che vengano rispettati i termini previsti per l’emanazione dei decreti ministeriali”. Ogni anno, secondo l’Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (Ania), si registrano 34mila denunce per danni dovuti a cure mediche, in particolare nei confronti di ginecologi e ortopedici, una cifra triplicata in 15 anni. E ogni risarcimento si aggira tra i 25mila e i 40mila euro, per un valore complessivo di circa 2 miliardi. Per ‘normalizzare’ la situazione, il testo introduce obbligo di assicurazione per tutti i liberi professionisti e le strutture sanitarie e, soprattutto, depenalizza la colpa medica: il medico che avra’ rispettato linee guida e buone pratiche, non rispondera’ penalmente del suo operato. Pone poi attenzione alla sicurezza delle cure, prevedendo che tutte le strutture attivino monitoraggio e prevenzione del rischio clinico. Inoltre prevede l’istituzione di Centri Regionali per la gestione del rischio e un Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanita’. Per il cittadino che ha subito una malpractice, la legge rende piu’ veloce l’indennizzo: potra’ infatti rivolgersi direttamente all’assicurazione della struttura, come accade oggi per l’RC Auto. Se non soddisfatto, potra’ agire attraverso la conciliazione obbligatoria o, infine, intentare un procedimento civile contro la struttura, che dovra’ dimostrare di essersi comportata correttamente. Ma se il cittadino intendera’ rivalersi civilmente anche nei confronti del sanitario, dovra’ lui stesso dimostrare di aver subito il danno (inversione dell’onere della prova) e la prescrizione sara’ ridotta da 10 a 5 anni. Infine, l’indennizzo del danno avverra’ sulla base di tabelle, ovvero con un tetto massimo prefissato, che saranno approvate con il ddl Concorrenza.