Il Sindaco Luigi de Magistris ha appena firmato l’ordinanza “Movida”. Ecco il testo integrale durera sei mesi

 Disposizioni a tutela della sicurezza urbana dell’igiene e dell’incolumità pubblica, finalizzate alla regolamentazione delle attività degli esercizi di somministrazione in aree del territorio cittadino oggetto di intensa frequentazione ( c.d. movida)
IL SINDACO
Premesso
che in alcune zone della Città si registra, ove è massiccia la presenza di esercizi commerciali di somministrazione di bevande ed alimenti, il formarsi di raggruppamenti spontanei da parte di moltitudini di persone ( c.d. movida) e il concentrarsi di un nugolo di frequentatori di tali siti determina problematiche di particolare impatto sulla vivibilità del territorio urbano;

che in tali aree, in particolare nei fine settimana, i frequentatori degli esercizi ivi presenti sono adusi consumare, dopo averle asportate, bevande alcoliche sulla pubblica via, in contenitori di vetro dispersi nell’ambiente, con pericolo per l’incolumità dei passanti, e rischio di degrado;

che, per prevenire un aggravamento delle suddette criticità, l’Amministrazione comunale era intervenuta sul tema elaborando un “Patto per la Convivenza Consapevole tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali” con la finalità di migliorare le condizioni di vivibilità della popolazione residente e fluttuante nelle aree interessate da fenomeni di assembramento ( c.d. luoghi della “movida”) e per perseguire possibili
soluzioni atte a contemperare le esigenze di tutela della vivibilità pubblica e del decoro urbano con quelle dei gestori di attività commerciali ed il diritto allo svago ed alla socialità degli utenti;

che, nel tempo, si è evidenziato, in diverse circostanze, il mancato rispetto degli accordi stabiliti nel “Patto per la Convivenza Consapevole”, constatandosi violazioni
idonee a determinare una serie di criticità che incidono non poco sulla vivibilità complessiva di alcune zone, e limitano peraltro il diritto alla quiete ed al riposo dei residenti, oggetto di tutela;
che l’articolo 12 del richiamato “Patto per la Convivenza Consapevole” stabiliva che nel caso in cui, anche a seguito di esposti di terzi, venisse riscontrato un fenomeno di disturbo della vivibilità cittadina in termini di quiete, degrado, imbrattamento, ecc.. , riconducibile alla violazione della disposizioni dello stesso, si sarebbe proceduto all’ applicazione immediata delle normative vigenti, individuando anche i profili di intervento;
che nelle ultime settimane si è registrato un sensibile aggravamento di tale situazione, posto che diverse aree cittadine interessate dal fenomeno della c.d. movida sono state persino teatro di episodi di violenza ed intolleranza riportati con ampio risalto dai media cittadini, oggetto di denuncia da parte dei Comitati cittadini, ed oggetto di esame nell’ambito di approfondite discussione in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dove è stato deliberato di pervenire ad una regolamentazione più stringente di dette zone;
Considerato
che, stante la possibile escalation di fenomeni d’intolleranza e di degrado, determinato dal ridursi della coesione sociale, di cui l’affiorare di episodi di tensione è chiaro indice, risulta necessario assumere un provvedimento di natura contingibile ed urgente, a tutela della sicurezza, della salute e dell’incolumità dei cittadini a vario titolo interessati, avente peraltro la finalità di assicurare la promozione del rispetto dei valori di legalità e l’affermazione di piu’ elevati livelli di convivenza civile, ancora una volta contemperando il diritto di libertà di iniziativa economica con quello alla quiete ed all’incolumità dei residenti e con il diritto di mobilità, di intrattenimento e di fruizione del tempo libero dei frequentatori dei locali pubblici e delle aree ad essi circostanti, da iscrivere in un quadro di regole certe;

Ritenuto

che, la salute e lo stato di benessere psicofisico dei residenti nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno della movida rischiano di essere pregiudicate da emissioni
sonore (rumori e musica diffusa dai locali) che intervengano anche nei normali orari di riposo delle persone; e che ricorrono quindi eccezionali ragioni per ordinare ai gestori dei locali commerciali l’adozione di misure per attenuare tali emissioni;

di dover intervenire in via sperimentale, con la presente ordinanza, per un periodo limitato, nelle zone della Città per le quali sono pervenute, da parte dei residenti, le
segnalazioni di maggiori criticità a danno della quiete pubblica, al fine di verificare
gli effettivi risultati ottenibili, così da giungere all’elaborazione di un ordinamento strutturale e uniforme su tutto il territorio cittadino;

che sono state, quindi, individuate le sottonotate aree per una iniziale sperimentazione di applicazione di misure più stringenti del pubblico commercio in coerenza con le risultanze analizzate anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica:

Area 1) (c.d.”zona dei baretti” ) via Alabardieri, vico II Alabardieri, via Cavallerizza a Chiaia , piazzetta Rodinò, vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia, via G. Ferrigni, via Bisignano a Chiaia, vico dei Sospiri, via Carlo Poerio, vico Satriano, via Fiorelli, vico Ischitella, l.go Ferrandina, vico Santa Maria a Cappella Vecchia;
Area 2) via A. Falcone;
Area 3) piazza Bellini;
Area 4) discesa Coroglio, via Coroglio, p.zza Bagnoli, via Bagnoli e via Di Pozzuoli;

Visti:

1. l’art.50 comma 5 del d.lvo 267/2000, come novellato dall’art. 8, comma 1, lettera a) della legge n.48 del 2017, in tema di ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per la tutela della vivibilità urbana.
2. l’art. 9 l. 447/95,in materia di poteri del Sindaco in tema di ordinanze per la limitazione delle emissioni sonore nocive per la salute pubblica.

ORDINA

1) È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi siti nelle Aree sopra individuate, e nelle loro immediate prossimità, di vendere per asporto, qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 24:00 fino alla chiusura dell’esercizio.
2) L’orario di chiusura degli esercizi e’ stabilito per le ore 02:00 per i giorni dalla Domenica al Mercoledì, mentre per i giorni dal Giovedì al Sabato è fissata per le ore 03:00.
3) Ogni esercizio commerciale dovrà garantire che i relativi locali di pertinenza siano dotati di misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori siano percepibili all’esterno.
4) Gli esercenti, dovranno provvedere al mantenimento della pulizia ed ordine, dell’area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l’orario di apertura, nonchè alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello
normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l’orario di chiusura.

5) Ogni locale dovrà dotarsi di appositi contenitori per rifiuti all’interno della propria area di somministrazione assicurando lo svuotamento dei contenitori in modo da garantirne la costante fruibilità.

DISPONE
1) che i trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i;
2) che i trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art. 16 della legge della l. 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.;
3) che i trasgressori alla violazione del punto 3) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.;
4) che i trasgressori alla violazione del punto 4) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 250.00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, in ossequio a quanto stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3 comma 17, oltre al ripristino a spese del titolare dell’esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni. Sarà altresì prevista la trasmissione del verbale di accertamento da parte dell’ufficio accertatore, come stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni di disposizioni tributarie,
5) che i trasgressori alla violazione del punto 5) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 250.00 ai sensi dell’art. 7 bis, c. 1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689.

Nei casi di reiterata inosservanza della suddetta ordinanza che determinino l’applicazione di due (2) sanzioni per la medesima violazione specifica, con riferimento ai punti 1), 2), 3) ai sensi e per effetto del decreto legge del 20 febbraio 2017 n°14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n°48 art.12, su segnalazione dell’Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Napoli l’applicazione nella misura della sospensione dell’attività per un massimo di

quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per gli esercizi pubblici che occupano suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione, in aggiunta alle sanzioni stabilite dalla normativa speciale di riferimento, ed in ossequio a quanto stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3 comma 16, oltre al ripristino a spese del titolare dell’esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.
Per gli esercizi pubblici muniti del titolo autorizzatorio che occupano ulteriori spazi non ricompresi nel titolo concessorio, in aggiunta alle sanzioni stabilite dalla normativa speciale di riferimento, ed in ossequio a quanto stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3 comma 16, oltre al ripristino a spese del titolare dell’esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo fino a due giorni.

Sarà altresì prevista la trasmissione del verbale di accertamento da parte dell’ufficio accertatore, come stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni di disposizioni tributarie.

DISPONE

che le misure adottate, con riferimento ai punti 1,2,3 siano vigenti per la durata di mesi sei a decorrere dalla pubblicazione dell’ordinanza, ed in ogni caso sino all’adozione di una più organica regolamentazione.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e si manda agli Uffici perché sia pubblicata in data odierna nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli, e notificata anche al Questore ed al Prefetto di Napoli, nonché ne venga curata la massima divulgazione, in particolare sul sito web istituzionale e presso le Associazioni degli esercenti.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale dovrà garantire con riferimento alle aree di Bagnoli e via Aniello Falcone i servizi per mobilità e unitamente a tutti gli altri agenti della forza pubblica, è incaricato di vigilare, per l’esatta osservanza della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste per comportamenti costituenti reato che dovessero essere accertati.

IL SINDACO
Luigi de Magistris