DE PASCALE: Oggi in Consiglio abbiamo approvato il Testo Unificato “Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neuro-sviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico”
“Siamo Orgogliosi di aver approvato oggi durante la seduta del Consiglio il Testo Unificato “Organizzazione dei autismo-2servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neuro-sviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico”, questa legge rappresenta una prima risposta alle esigenze sul piano organizzativo delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e neurospichiatriche, nonché alle persone con disturbi dello spettro autistico”. E’ quanto ha affermato il Capogruppo di “De Luca Presidente” Carmine De Pascale.
“L’attenzione del Governo Regionale è molto alta sulle tematiche relative alla disabilità, come dimostra questa stessa legge o provvedimenti recenti come il trasporto scolastico gratuito alle persone affette da disabilità – continua il Consigliere Regionale De Pascale – Giunta e Consiglio regionale congiuntamente hanno dimostrato nell’arco del tempo sensibilità verso le tematiche sociali. Mi sento fortemente responsabile circa le problematiche che colpiscono i cittadini della mia Regione”
generale-1“La legge, prevede specifici obblighi e competenze per i componenti delle equipes multidisciplinari, specifici obblighi di formazione, linee guida per l’approccio metodologico di tali patologie, differenziazione delle strutture convenzionate. Questa legge verrà messa in atto immediatamente con le risorse umane, finanziari e strumentali disponibili” così dichiara il Gen. Carmine De Pascale.
La legge, dunque, prevede una organizzazione di servizi per tutte le persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche (articoli da 1 a 11) e poi prevede specifiche disposizioni per le persone affette da disturbi dello spettro autistico (art. da 12 a 18); questi articoli normano specifici obblighi di formazione e competenza per i componenti delle equipes multidisciplinari e specifiche misure a favore di queste ultime, specifici obblighi di formazione, linee guida per l’approccio metodologico a tali patologie, differenziazione delle strutture convenzionate. Sul piano organizzativo e strutturale la legge istituisce due organismi di indirizzo: la Consulta Regionale e la Commissione Scientifica (art.2.e 3): organismi che possono avere un grande ruolo nello sviluppo di indirizzi per l’attuazione dei servizi e delle iniziative previste. ln particolare la Consulta vede la presenza di rappresentati delle associazioni dei familiari i quali possono, in tal modo, portare le proprie istanze direttamente in una sede istituzionale.
regione-1Sul piano organizzativo e strutturale la legge istituisce due organismi di indirizzo: la Consulta Regionale e la Commissione Scientifica (art.2.e 3): organismi che possono avere un grande ruolo nello sviluppo di indirizzi per l’attuazione dei servizi e delle iniziative previste. ln particolare la Consulta vede la presenza di rappresentati delle associazioni dei familiari i quali possono, in tal modo, portare le proprie istanze direttamente in una sede istituzionale.
La Legge disciplina poi la rete dei servizi individuandone tutte le componenti e gli specifici ruoli (art. 4), tra i quali spiccano quali elementi caratterizzanti e specifici il CUNIASA (Centro Unico per la Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza e dello spettro autistico) da istituirsi presso ogni Azienda Sanitaria essenzialmente con funzioni di coordinamento delle strutture distrettuali e di interfaccia con il sistema regionale (art. 5).
I servizi sul piano operativo sono svolti dai Nuclei di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza NNPIA (art. 7), di cui si definiscono compiti e ruoli e la cui organizzazione segue il modello della equipe multidisciplinare definita dalla legge
generale-3Per i casi più complessi o per specifiche patologie sono istituite e disciplinate anche Unità operative ospedaliere e universitarie (art.7).
Il sistema è completato dalle Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale specifiche (art. 8) e dalla previsione dell’obbligo di un programma annuale di iniziative di supporto a contenuto sociale volto a favorire l’integrazione e l’inclusione sociale e professionale (art. 9) da un analogo programma annuale supporto delle famiglie (art. 11) e da un sistema di informazione e monitoraggio (art. 10).
Gli articoli da 13 al 18 sono rivolti nello specifico a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e prevedono (art. 13), l’erogazione dei servizi da parte di equipe costituite da personale specificamente formato e la elaborazione di percorsi diagnostici terapeutici personalizzati per i bisogni di tali persone. Nel riaffermare l’opportunità della permanenza della persona affetta da disturbi dello spettro autistico nell’ambiente familiare, l’art.15 prevede la realizzazione di centri specificamente dedicati, sia in età adolescenziale che adulta, per la permanenza diurna, residenziale e di sollievo secondo i bisogni espressi dai territori.